Sentenza del 22/01/2020 n. 129/6 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

IMU: requisiti di esenzione per gli enti senza scopo di lucro

Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, in presenza di determinati requisiti, beneficiano della esenzione IMU in relazione agli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, ecc. I requisiti per beneficiare della citata esenzione sono: proprietario e utilizzatore non devono essere enti commerciali; l’ente deve svolgere una delle attività elencate nell’art. 7, comma 1 lett. i) del D. Lgs. 504/1992; le attività devono essere non commerciali; lo svolgimento delle attività assistenziali e sanitarie si ritiene effettuato con modalità non commerciale quando le stesse (art. 4 del DM 200/2012) "sono accreditate e contrattualizzate e convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli Enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico". Nel caso in esame tutti i requisiti sono rispettati per cui la CTR piemontese, in riforma della sentenza impugnata, ha annullato il diniego di rimborso e accolto le doglianze della Fondazione.

Testo integrale della sentenza