Sentenza del 10/01/2020 n. 88/11 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna

IMU in caso di scioglimento del matrimonio

Ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale sugli immobili (IMU), nell’ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale, è soggetto passivo del tributo il coniuge a cui viene assegnata con provvedimento giurisdizionale la casa coniugale. Il legislatore ha, infatti, sancito la traslazione della soggettività passiva dell’IMU dal proprietario all’assegnatario dell’alloggio, cosicchè l’imposizione ricade in capo all’utilizzatore. In base a tale ragionamento la CTR bolognese ha ribaltato l’esito del giudizio di primo grado e accolto l’appello del proprietario dell’immobile in questione. Nel caso in esame, infatti,  il pagamento dell’IMU era stato richiesto al genitore del coniuge non assegnatario dell’abitazione, in qualità di proprietario dell’immobile, e la CTP aveva ritenuto che, laddove il coniuge non assegnatario non sia titolare di un diritto reale sull'immobile, non può essere esclusa la soggettività passiva IMU anche del proprietario comodante.

Testo integrale della sentenza