Sentenza del 08/10/2020 n. 376/5 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Impugnabilità del diniego di autotutela e atto impositivo definitivo

L’atto col quale l’Amministrazione si rifiuta di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo non è impugnabile (Cass. SS.UU. n. 3698/2009). Alla luce di tale principio, autorevolmente affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, la Commissione Tributaria della Regione Sardegna ha confermato la decisione dei giudici di primo grado, parzialmente favorevole all’Amministrazione. Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, infatti, l’atto col quale l’amministrazione si rifiuta di intervenire in autotutela per eliminare un atto impositivo ormai definitivo non può essere impugnato per diverse ragioni. In primo luogo perché non rientra tra gli atti impugnabili elencati nell’art. 19 del D.Lgs. 546/92; in secondo luogo, perchè la decisione di intervenire in autotutela rientra nella discrezionalità della P.A.; infine perché, se si ammettesse la sua impugnabilità, si renderebbe contestabile un provvedimento impositivo non più oppugnabile nell’an e nel quantum per scadenza dei termini di proposizione del ricorso.

Testo integrale della sentenza