Sentenza del 08/03/2019 n. 420/3 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Impugnabilità degli atti di sospensione del rimborso dei tributi

Gli atti di sospensione del rimborso dei tributi possono considerarsi ex se impugnabili qualora siano emessi in applicazione di disposizioni normative che prevedano la loro impugnabilità. In base a tale principio, espresso dal Giudice di legittimità nella sentenza n. 8295/2014, la CTR della Toscana ha ritenuto infondato l’appello del contribuente che aveva impugnato gli atti relativi a procedure di rimborso IVA. In particolare i giudici sottolineano il caso relativo agli atti emessi in forza dell’art. 23 D. Lgs. 472/1997, che, al comma 1,  sancisce che la sospensione del rimborso può essere disposta dopo la notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi e, al comma 3, che la sospensione può in tal caso essere impugnata davanti alla Commissione Tributaria. Nel caso di specie, concludono i giudici che la natura meramente interlocutoria degli atti impugnati ne esclude l’impugnabilità.

Testo integrale della sentenza