Sentenza del 22/02/2021 n. 122/6 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Imposte ipotecarie e catastali e provvisorierà della classificazione di un immobile

La provvisorietà della classificazione catastale di un immobile in F4, ai fini della applicazione delle imposte ipotecarie e catastali, non giustifica la regressione alla classificazione precedente non più esistente nella sua attualità, ma impone la verifica della effettività della trasformazione dell’immobile. Lo dicono i Giudici della Commissione Tributaria della Regione Piemonte, i quali hanno accolto le istanze del contribuente e ribaltato la decisione dei giudici di primo grado. Nel caso di specie l’Agenzia aveva ritenuto che, ai fini dell’imposizione delle imposte ipotecarie e catastali, ove non sia già intervenuto un cambio di destinazione d’uso, si debba far riferimento alla categoria antecedente l’intervento di trasformazione, indipendentemente dal fatto che i lavori di trasformazione siano o meno terminati. Secondo la CTR, invece, è indubbio che l’immobile compravenduto fosse ad uso abitativo, circostanza pacifica e documentata, considerata anche l’attribuzione all’immobile della categoria catastale “A” e, pertanto, l’Ufficio ha erroneamente tassato come strumentale un bene che ha cessato, di fatto, di avere tale natura.

Testo integrale della sentenza