Sentenza del 29/10/2020 n. 130/2 - Comm. Trib. Prov. di Trieste

Imposta Unica sulle Scommesse per i Centri di Trasmissione Dati

In tema di Imposta Unica sulle Scommesse i Centri di Trasmissione Dati sono direttamente soggetti al pagamento della stessa e - in solido e in via eventuale - con gli operatori di scommesse loro mandanti stabiliti in altro Stato membro. L’imposta unica si applica, infatti, a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio nazionale, senza alcuna distinzione derivante dal luogo di stabilimento di tali operatori. Alla luce di tali insegnamenti contenuti nella recentissima pronuncia della Corte di Giustizia europea, sentenza del 26 febbraio 2020- C 788-18, la CTR triestina ha confermato l’esito del giudizio di primo grado e respinto l’appello del titolare del Centro di Trasmissione  Dati. La normativa italiana deve essere, in definitiva, interpretata nel senso che l’Imposta Unica sulle Scommesse grava su chi gestisce, o contribuisce a gestire l’attività di accettazione delle scommesse, con mezzi anche telematici, per conto proprio o per conto terzi, anche se ubicati all’estero.

Testo integrale della sentenza