Sentenza del 07/01/2020 n. 86/22 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Imposta unica sulle scommesse dovuta anche dal bookmaker privo di concessione

Tutti i soggetti che esercitano l’attività di gestione delle scommesse sono obbligati al pagamento dell’imposta unica sui concorsi pronostici e le scommesse. In base a tale assunto anche il mero ricevitore di scommesse, indipendentemente dalla circostanza che sia titolare o meno di concessione o licenze, è tenuto al pagamento dell’imposta. Il D. Lgs. 504/1998 chiarisce, infatti, che oggetto dell’imposta è l’attività consistente nell’organizzazione ed esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici. Pertanto, soggetto all’imposta è chiunque svolga tale attività come, nel caso di specie, la semplice ricevitoria che concorre alla raccolta delle scommesse e al pagamento delle vincite.

Testo integrale della sentenza