Sentenza del 14/02/2018 n. 27 - Corte Costituzionale

Imposta sulle scommesse al di fuori del sistema concessorio solo a partire dal 2011

Le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione non sono soggetti passivi dell’imposta unica sui concorsi pronostici relativamente alle annualità d’imposta precedenti al 2011. La Corte Costituzionale si è così pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla CTP di Rieti, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, degli artt. 3 e 4, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288), e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)». La Consulta, pur ritenendo legittima la debenza dell’imposta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio poiché la loro “gestione” ne configura il presupposto impositivo, ha ritenuto gli argomenti a supporto di tale tesi non replicabili con riferimento alle annualità fiscali antecedenti all’entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010. Per queste ultime, secondo il giudice delle leggi non può, infatti, aver luogo la traslazione dell’imposta dal momento che l’entità delle commissioni pattuite fra ricevitorie e bookmaker era già cristallizzata sulla base della normativa antecedente la legge n. 220 del 2010, per cui l’applicazione di essa nei loro confronti violerebbe l’art. 53 della Costituzione.

Testo integrale della sentenza