Sentenza del 20/07/2021 n. 905/1 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Imposta sugli intrattenimenti e attività di noleggio di go-kart

L’attività di noleggio di go-kart a scopo agonistico e/o sportivo è soggetta all’imposta sugli intrattenimenti. Lo dicono i Giudici della Commissione Tributaria della Regione Liguria, i quali hanno accolto le istanze dell’Agenzia delle Entrate, ribaltando la decisione dei giudici di primo grado. Spiegano i giudici che, ai fini fiscali, non ha rilievo l’autorizzazione amministrativa in possesso della società nè la qualificazione formale data dalla società al contratto stipulato con gli utilizzatori della struttura dalla stessa gestita quanto la reale tipologia di servizi forniti. Nel caso di specie, la guida del mezzo da parte dei fruitori del servizio rende non consente di configurare l'attività come “grande attrazione” ma, più correttamente, la stessa deve essere qualificata come “intrattenimento” e, dunque, soggetta al pagamento della relativa imposta.

Testo integrale della sentenza