Sentenza del 22/09/2021 n. 3376/4 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Imposta ipotecaria e accettazione tacita dell'eredità

Ai fini fiscali, l’accettazione tacita dell’eredità, contenuta in una delle clausole dell’atto di vendita dei beni ereditati e già assoggettato al pagamento dell’intera imposta ipotecaria, non può nuovamente soggiacere all’imposta versata, pena la duplicazione dell’onere tributario. Sulla base di tale principio la CTR Lombardia rigetta l’appello e conferma la pronuncia di primo grado. Nella specie, i giudici di secondo grado ritengono che la trascrizione dell'accettazione era diretta conseguenza dell'unico atto di vendita, già di per sé assoggettato all'intera imposta ipotecaria del 3%, nel quale la stessa accettazione, ai sensi dell’art. 476 c.c., era contenuta.

Testo integrale della sentenza