Sentenza del 02/03/2020 n. 1191/17 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Imposta di registro sugli atti giudiziari

In tema d’imposta di registro sugli atti giudiziari, la sospensione della provvisoria esecutività del lodo arbitrale non fa venir meno il presupposto del tributo, poiché quest’ultimo è costituito dall’esistenza stessa del titolo giudiziario soggetto a registrazione (Cass. ord. n. 12480/2018). Nello specifico, la CTR ha dunque rigettato l’appello, non ritenendo la mera sospensione del lodo arbitrale causa esimente del versamento dell’imposta. Al contempo, i giudici d’appello hanno ritenuto inapplicabile la “registrazione a debito”, non esistendo nel caso di specie le condizioni previste. Infatti, la “registrazione a debito” ‒ ai sensi dall’art. 59, lett. a) del D.p.r. n. 131/1986 ‒ è disposta per le sole ipotesi in cui questa sia richiesta “ad istanza o nell’interesse di un’amministrazione dello Stato”, alla luce del principio processuale della soccombenza.

Testo integrale della sentenza