Sentenza del 19/09/2018 n. 3873/3 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Imposta di registro: limiti alla presunzione di trasferimento delle pertinenze

In tema di imposta di registro la presunzione di trasferimento all’acquirente di un bene immobile, con le relative accessioni e pertinenze, ex art. 24 - primo comma- D.P.R. 131/1986, non opera nel caso in cui queste ultime siano espressamente escluse nell’atto di vendita nè in quello in cui risulti la proprietà altrui da atto registrato. Alla luce di tale principio la CTR siciliana ha accolto il ricorso per riassunzione del contribuente che, dopo 4 gradi di giudizio, ha definitivamente visto riconosciute le proprie doglianze in merito all’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro su un bene effettivamente non soggetto a trasferimento. Nel caso di specie, infatti, dall’esame degli atti e documenti è risultata l’inequivocabile volontà da parte dei contraenti di escludere dall’oggetto della vendita il fabbricato in questione.

Testo integrale della sentenza