Sentenza del 31/12/2020 n. 110/01 - Comm. Trib. di Secondo Grado di Bolzano

Imposta di registro e piano urbanistico

La deliberazione di giunta comunale di modifica del piano urbanistico non è sottoposta all’imposta di registro. E’questa la conclusione a cui sono giunti i giudici tirolesi pronunciandosi sull’appello dell’Agenzia delle Entrate. Spiegano i giudici che nel caso di variazione dello strumento urbanistico non ricorre alcun trasferimento né di proprietà né di diritti reali immobiliari di godimento. Il cambio di regime urbanistico di un fondo, infatti, non comporta né trasferimento né costituzione di diritto reale. Le conclusioni dei giudici derivano dal concetto stesso di diritto di proprietà, il quale già include lo ius aedificandi, per cui l’azione del Comune è finalizzata solo a rimuovere il divieto di edificazione imposto nell’interesse pubblico per uno sviluppo ordinato dell’utilizzazione urbanistica del territorio comunale.

Testo integrale della sentenza