Sentenza del 16/03/2021 n. 39 - Corte Costituzionale

Imposta di registro e legittimità della norma di interpretazione autentica

In merito all'articolo 20 del D.P.R. n. 131/1986, riguardante la disciplina dell’interpretazione degli atti per l’applicazione dell’imposta di registro, è infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna sull’articolo 1, comma 1084, della legge n. 145/2018, che qualifica come interpretazione autentica  l’intervento normativo dell’anno precedente ( art. 1, comma 87, lettera a), della legge n. 205 del 2017). Secondo la Consulta, infatti, “la legittimità di un intervento che attribuisce forza retroattiva a una genuina norma di sistema non è contestabile nemmeno quando esso sia determinato dall’intento di rimediare a un’opzione interpretativa consolidata nella giurisprudenza (anche di legittimità) che si è sviluppata in senso divergente dalla linea di politica del diritto giudicata più opportuna dal legislatore”.  I giudici costituzionali hanno precisato che, nel caso in esame, ai fini del vaglio di legittimità costituzionale, più che la natura interpretativa o innovativa della norma che si qualifica di interpretazione autentica, rileva “l'intera, decennale, vicenda che ha interessato la complessa questione dell'applicazione dell'imposta di registro, caratterizzata, come questa Corte ha evidenziato nella sentenza n. 158 del 2020, da uno stratificarsi di interpretazioni, che la giurisprudenza ha sviluppato anche in risposta alle varie forme in cui l'ordinamento si andava evolvendo.”

Testo integrale della sentenza