Sentenza del 11/09/2017 n. 2473/1 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna

Imposta di registro agevolata anche in assenza di piano particolareggiato

In caso di trasferimento di area edificabile è sufficiente, ai fini dell’applicabilità dell’imposta di registro con aliquota agevolata, che l’immobile sia situato in un’area soggetta ad uno strumento urbanistico generale qualora quest’ultimo, per contenuto e prescrizioni, assolva, ai fini dell’edificabilità, alle stesse funzioni di uno strumento urbanistico secondario, pur in assenza di un piano urbanistico particolareggiato. La CTR emiliana, rifacendosi all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24238 del 13/11/2014, ribalta la sentenza di primo grado e conclude per il definitivo annullamento dell’avviso di rettifica notificato dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso di specie, pur in assenza di piano particolareggiato, non vi è motivo per denegare l’assoggettamento del trasferimento all’aliquota agevolata dell’1% dal momento che il piano regolatore generale esaurisce tutte le necessarie prescrizioni richieste.

Testo integrale della sentenza