Sentenza del 02/12/2015 n. 2096/17 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Imponibilità ai fini ICI degli immobili concessi in comodato gratuito e destinati ad attività didattica.

Gli immobili non direttamente posseduti dalla proprietà, ma concessi in comodato gratuito ad altro soggetto e destinati al raggiungimento dei medesimi scopi istituzionali (nella specie, attività didattica), non sono esenti ai fini Ici. Secondo i giudici fiorentini l'attività didattica della scuola privata è, nel caso di specie, svolta esclusivamente dalla società comodataria alla quale non compete alcuna forma di esenzione, né rilevano a tal fine le condizioni di uso del bene (comodato gratuito) da parte della stessa.

Sul punto assume infatti decisiva importanza la scissione tra possesso ed esercizio dell'attività produttiva di reddito, dovendosi escludere che il beneficio possa spettare "in caso di utilizzazione indiretta pur se assistita da finalità di pubblico interesse" (Cass. sen. n. 8652/2015).

Testo integrale della sentenza