Sentenza del 08/10/2020 n. 2249/13 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Impianti eolici: coefficiente di ammortamento ai fini IRES

Al fine di determinare il coefficiente di ammortamento di un impianto eolico, la CTR della Lombardia ha escluso il ricorso al criterio catastale e ha affermato l’applicazione del principio del normale periodo di deperimento e consumo, posto dall'art. 102, comma 2, del TUIR.
Nel respingere l’appello dell’Ufficio i giudici hanno spiegato che la torre eolica, in quanto elemento funzionale specifico al processo produttivo, non può essere considerata, come sostenuto dall’appellante, alla stregua di un fabbricato destinato all'industria (categoria catastale D/1), con applicazione dell'aliquota del 4%, conformemente a quanto la circolare n. 36/E del 2013 dispone per gli impianti fotovoltaici. Il collegio, invece, ha accolto la tesi del contribuente che riconduce la torre eolica, soggetta ad un accelerato processo di deperimento, alla componente mobiliare dell’impianto. Pertanto, la CTR lombarda ha ritenuto corretta l’applicazione dell’aliquota di ammortamento del 9% e confermato la sentenza di primo grado.

Testo integrale della sentenza