Sentenza del 02/11/2017 n. 3003/11 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna

Illegittimità dell’atto impositivo emesso ‘ante tempus’

L’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio della copia del pvc (art. 12, comma 7, L. n. 212/2000) per l’emanazione dell’avviso di accertamento determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ‘ante tempus’. Tale termine è, secondo l’orientamento della Suprema Corte a cui si ispira la pronuncia della CTR emiliana, posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale (Cass. ss. uu. n. 18184/2013). I giudici d’appello, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTP, affermano che il termine di 60 giorni non può in nessun modo essere considerato ordinatorio, essendo, invece, il suo rispetto posto come condizione di legittimità dell’accertamento. Per quanto riguarda, infine, la verifica della sussistenza dei motivi dedotti dall’Ufficio per giustificare il mancato rispetto del termine, questa spetta al giudice che, nel caso di specie, ha ritenuto che nessuna delle giustificazioni addotte sia idonea a integrare i requisiti di urgenza previsti dalla norma come deroga all’iter  che deve esser seguito dall’Ufficio.

Testo integrale della sentenza