Sentenza del 22/02/2021 n. 733/23 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Illegittimità dell’accertamento induttivo

Il metodo induttivo puro, basato sull’utilizzo di una percentuale di redditività applicata sui ricavi,  desunti dalle dichiarazioni di soggetti “campione”, esercenti nella stessa zona la medesima attività della riccorrente, ne determina l’illegittimità se quest’ultimo è privo di riferimenti volti a identificare detti contribuenti. L’assenza di simili elementi, infatti, rende l’atto privo di un’adeguata motivazione e configura, pertanto, una lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. E’ quanto ha affermato la CTR lombarda che, sulla base di tale principio, ha rigettato l’appello dell’Ufficio e confermato la sentenza di primo grado. Nel caso in esame, l’Ufficio ha spiegato che per motivi di privacy non ha indicato alcun elemento identificativo delle società assunte come “campione” per la determinazione del reddito di impresa, pertanto ha di fatto precluso ogni difesa della società contribuente nonchè la verifica da parte del collegio della legittimità e fondatezza del maggior reddito accertato.

Testo integrale della sentenza