Sentenza del 22/03/2017 n. 192/6 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Illegittimità del “prelevometro” per i lavoratori autonomi
La presunzione di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 - secondo cui sia i prelevamenti sia i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati ai ricavi se il contribuente non ne dimostra l'inclusione nella base imponibile oppure l'estraneità alla produzione del reddito - si riferisce ai soli imprenditori e non anche ai lavoratori autonomi. In questo modo si sono espressi i giudici anconetani facendo leva sulla pronuncia n. 228/2014 della Corte Costituzionale che ha cancellato l'equiparazione dell'attività di lavoro autonomo a quella d'impresa per quanto riguarda la presunzione relativa all'assoggettabilità a tassazione delle somme prelevate dal conto corrente. Inoltre, la successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare a più riprese la non riferibilità della presunzione di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 non solo ai prelievi ma anche ai versamenti effettuati dai lavoratori autonomi (sentt. nn. 12779/2016 e 16440/2016).
Testo integrale della sentenza