Sentenza del 22/03/2017 n. 192/6 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Illegittimità del “prelevometro” per i lavoratori autonomi

La presunzione di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 - secondo cui  sia i prelevamenti sia i versamenti operati sui  conti  correnti  bancari  vanno imputati ai ricavi se il contribuente non  ne  dimostra  l'inclusione  nella base  imponibile  oppure  l'estraneità  alla  produzione  del  reddito - si riferisce ai soli imprenditori  e  non  anche  ai  lavoratori  autonomi.  In questo modo si sono espressi i giudici anconetani facendo leva sulla pronuncia n. 228/2014 della Corte Costituzionale che ha cancellato l'equiparazione dell'attività di lavoro autonomo a quella d'impresa per quanto riguarda la presunzione relativa all'assoggettabilità a tassazione delle somme prelevate dal conto corrente. Inoltre, la successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare a più riprese la non riferibilità della presunzione di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 non solo ai prelievi ma anche ai versamenti effettuati dai lavoratori autonomi (sentt. nn. 12779/2016 e 16440/2016).

Testo integrale della sentenza