Sentenza del 06/02/2019 n. 572/19 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Illegittima la rettifica di valore se la determinazione del prezzo è avvenuta a seguito di pubblico incanto

Non è consentita la rettifica, da parte dell’ente impositore, del prezzo di vendita del bene ceduto da società in fallimento quando la determinazione dello stesso sia avvenuta attraverso il pubblico incanto. A questa conclusione sono giunti i giudici milanesi decidendo sul ricorso in appello proposto dall’Agenzia delle Dogane. Quest’ultima, in seguito a verifiche fiscali aveva rettificato in aumento il valore di alcuni beni ceduti da una SPA in fallimento sostenendo l’applicabilità della regola generale di cui all’art. 43 del Testo Unico secondo la quale ai fini della determinazione dell’imposta di registro, si fa riferimento al valore del bene trasferito. Sia i giudici di primo che di secondo grado hanno, invece, ritenuto applicabile l’eccezione contenuta nell’art. 44 del Testo Unico, che riferisce l’imposta al prezzo di aggiudicazione, poiché, nel caso in esame il trasferimento, pur se avvenuto con le forme proprie di una vendita privata è stato caratterizzato dalla formalizzazione di un procedimento che ha portato alla determinazione del prezzo attraverso il pubblico incanto.

Testo integrale della sentenza