Ordinanza del 16/07/2021 n. 20355/5 - Corte di cassazione

Il ritardo del Comune nel rilascio di una concessione non costituisce causa di forza maggiore

In materia di agevolazioni fiscali sull'imposta di registro, di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 388/2000, il ritardo del Comune nel rilascio della concessione in sanatoria non può configurarsi come oggettiva situazione di fatto ostativa all'utilizzo dell'immobile come abitazione. Lo dicono i giudici di Cassazione i quali, rifacendosi a un precedente orientamento della stessa Corte (sent. 20066/2005), hanno accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Spiegano i giudici che non è invocabile la forza maggiore nel momento in cui l'acquisto dell'immobile viene fatto con la consapevolezza di non poter usare il bene acquistato se il Comune non rilascia la richiesta concessione in sanatoria. Nel caso di specie, infatti, l'accettazione del rischio del diniego della concessione o di ritardi nel rilascio della stessa priva la fattispecie dell'imprevedibilità invocata dal contribuente a supporto della propria tesi.

Testo integrale dell'ordinanza