Sentenza del 17/06/2016 n. 6003/32 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Il ricorso è inammissibile solo se non si ottempera all’ordine del giudice di munirsi di assistenza tecnica

L'inammissibilità del ricorso presentato senza l'assistenza di un difensore abilitato può essere dichiarata soltanto qualora la parte privata non ottemperi, nel termine fissato, all'ordine di munirsi di assistenza tecnica, impartitole dal Presidente della Commissione Tributaria. Lo dicono i giudici della CTR campana i quali, allineandosi alla giurisprudenza della Suprema Corte (sez. 6-5, ordinanza n. 25564 del 2013; Cass. n. 620/2006, n.22601/2004, n.8369/2002), ritengono di accogliere le doglianze dell'appellante il cui ricorso in primo grado era stato dichiarato inammissibile per carenza di assistenza tecnica ai sensi dell'art. 18 d. lgs. n. 546/1992, senza che allo stesso fosse stato ordinato dal giudice di primo grado di munirsene entro un certo termine.

Testo integrale della sentenza