Ordinanza del 23/09/2019 n. 23593/6 - Corte di cassazione

Il raggiungimento dello scopo sana la nullità della notifica

La nullità della notifica è sempre sanata dal raggiungimento dello scopo. In base a tale principio la Suprema Corte ha accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza della CTP che aveva ritenuto inesistente la notifica nonostante la parte appellata si fosse regolarmente costituita in giudizio. Sul punto la Suprema Corte riporta quanto sostenuto dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 14916 del 2016, in base alla quale l’inesistenza della notificazione è configurabile nelle sole ipotesi in cui “venga posta in essere una attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”. Nel caso di specie, dunque, la CTR non ha tenuto in conto che non poteva trattarsi di inesistenza della notifica ma di nullità e che la stessa era stata sanata dal raggiungimento dello scopo, essendosi la controparte costituita in giudizio tempestivamente.

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