Sentenza del 09/06/2017 n. 2581/13 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Il raddoppio dei termini è legittimo solo se la denuncia penale avviene entro i termini ordinari di accertamento

E’ illegittimo il raddoppio dei termini operato dall'ufficio ove la denuncia, ex art. 331 c.p.p., nei confronti del contribuente, sia avvenuta oltre il temine decadenziale ordinario per l'accertamento. A questa conclusione sono giunti i giudici della CTR di Milano i quali, consapevolmente in controtendenza rispetto all’orientamento della Corte di Cassazione (sent. n. 16728/2016), hanno accolto l’appello proposto dalla società contribuente. Le argomentazioni poggiano innanzitutto sulle novità introdotte dall'art. 1, commi 130, 131 e 132, legge 208/2015 che ha implicitamente abrogato il regime transitorio dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 128/2015 e in base alla considerazione che la sentenza n. 247/2011 della Corte Costituzionale sul tema non è vincolante sia perché di rigetto sia perché intervenuta prima di tali interventi normativi. In conclusione i giudici di appello lombardi ritengono che: “consentire al termine di decorrere ex novo, dopo l’intervenuta decadenza, equivale a sottoporre il contribuente a un procedimento sanzionatorio attivabile sine die, violando il principio della certezza dei rapporti giuridici e l’art. 24 Cost.”.

Testo integrale della sentenza