Sentenza del 19/01/2017 n. 136/5 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Il limite alla compensazione orizzontale del credito IVA è contrario alle norme comunitarie

"Il limite alla compensazione orizzontale del credito IVA è contrario alle norme comunitarie e il giudice tributario interno è tenuto a disapplicarlo quando l'Ufficio ne invochi gli effetti". In base a tale principio i giudici veneti hanno accolto l'appello del contribuente che aveva utilizzato in compensazione il proprio credito IVA, superando il limite massimo fissato dall'art.34, comma 1 della Legge n. 388/2000. A sostegno della propria tesi il collegio cita il consolidato orientamento della Corte di Giustizia Europea che ha affermato che "deve ritenersi venuto meno agli obblighi fissati dalla disciplina del sistema IVA lo stato membro che introduca e mantenga una normativa di diritto interno che imponga ai soggetti passivi il riporto-parziale o integrale-dell'eccedenza a credito al periodo di imposta successivo"(cause C-78/00, C-25/07, C-274/10).

Testo integrale della sentenza