Sentenza del 27/01/2016 n. 387/1 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Il dies a quo del termine di prescrizione decennale decorre dalla sentenza passata in giudicato.

La CTR del Lazio ha ritenuto infondate le doglianze dell'appellante che aveva impugnato una cartella esattoriale emessa a seguito di sentenza tributaria definitiva. Quest'ultimo aveva eccepito, in primo luogo, la decadenza dell'ufficio dall'azione impositiva, trattandosi di un accertamento  afferente imposta dell'anno 1993 con notifica della cartella avvenuta diciannove anni dopo e, in secondo luogo, l'illegittimità dell'impugnata cartella per omessa allegazione del titolo su cui la stessa si fonda in violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente. I giudici di appello sostengono l'assoluta carenza del primo motivo di appello in quanto il dies a quo del termine di prescrizione per la riscossione da parte dello Stato decorre dalla sentenza ormai passata in giudicato. Con riguardo al secondo motivo di doglianza, dopo aver osservato che lo Statuto del Contribuente non contiene norme precettive ma di solo indirizzo, gli stessi giudici spiegano come, ai fini della motivazione della cartella di pagamento, non occorra l'allegazione dell'atto di riferimento quando la cartella indichi la sentenza presupposta.

Testo integrale della sentenza