Sentenza del 07/03/2017 n. 1050/12 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Il credito erariale derivante da cartelle non opposte si prescrive dopo cinque anni

La cartella esattoriale, l'avviso di addebito dell'INPS e l'avviso di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria, in quanto atti amministrativi, sono privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato e, pertanto, per essi opera il termine quinquennale di prescrizione. I giudici della CTR di Roma, allineandosi alla sentenza n. 23397/2016 della Suprema Corte, ritengono dunque esclusa l'applicazione della prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c. c. laddove non si tratti di una sentenza passata in giudicato o di un decreto ingiuntivo.

Testo integrale della sentenza