Sentenza del 22/02/2016 n. 987/19 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Il contributo unificato non è dovuto dalle ONLUS che si occupano di tutela ambientale.

La sentenza della CTR lombarda n. 987 del 22 febbraio 2016 tratta del controverso tema della debenza del contributo unificato da parte delle ONLUS. Nell'atto di appello la Presidenza del Consiglio affermava che l'esenzione prevista dal combinato disposto degli artt. 10, comma 1 del d.P.R. 115/2002 e 27bis allegato alla Tab. B del D.P.R. n. 642/1972, relativi all'esenzione dall'imposta di bollo sugli atti amministrativi non si estendesse anche al contributo unificato dovuto dalle ONLUS per gli atti giudiziari (cfr. Cass civ., sez. V, sentenza n. 21522 del 20/09/2013). Nel caso di specie i giudici meneghini non ritengono applicabile l'interpretazione restrittiva prevista dalla Suprema Corte in quanto, trattandosi di ONLUS operante nel settore della tutela dell'ambiente e del paesaggio, si negherebbe l'esenzione per atti, come i ricorsi giurisdizionali, finalizzati alla difesa di interessi collettivi diffusi di rango costituzionale. A fondamento di tale assunto i giudici citano la Convenzione di Arhus, ratificata dalla Repubblica Italiana con la legge n. 108/2001, la quale impegna gli stati membri a prevedere l'adeguato riconoscimento e sostegno delle organizzazioni che promuovono la tutela dell'ambiente e a provvedere affinchè l'ordinamento si conformi a tale obbligo, specie in materia di accesso alla giustizia. Ne discende che le organizzazioni non lucrative a scopo ambientalista devono beneficiare di una disciplina del contributo unificato che tenga conto del loro status speciale, previsto a livello internazionale e garantito nell'ordinamento italiano da norme di rango costituzionale.

Testo integrale della sentenza