Sentenza del 31/05/2018 n. 114 - Corte Costituzionale

Il contribuente non può essere privato del diritto di opporsi all’esecuzione

In ambito tributario, il contribuente sottoposto a pignoramento derivante dalla notifica della cartella di pagamento o dall’avviso di intimazione non può essere privato del diritto ad opporsi all’esecuzione. La Corte Costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, ha dichiarato, infatti, l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 del codice di procedura civile. La norma censurata impediva al debitore opponente di proporre opposizione all’esecuzione, costringendolo in ogni caso a subirla, ancorchè ingiusta, con la sola possibilità di presentare ex post una richiesta di rimborso di quanto ingiustamente percetto dall’amministrazione finanziaria o dal suo concessionario per la riscossione, ovvero di agire per il risarcimento del danno.

Testo integrale della sentenza