Sentenza del 04/07/2016 n. 218/3 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia-Giulia

Il compenso per l’attività dell’amministratore di sostegno non è soggetto a IVA.

Uno studio legale aveva impugnato il provvedimento di diniego reso dall'Ufficio alla richiesta di rimborso dell'IVA sulla fattura concernente il compenso disposto dal Giudice Tutelare per attività svolta in qualità di amministratore di sostegno. La tesi dell'Ufficio si fondava sulla risoluzione 2E/2012, nella quale si afferma che l'indennità ex art. 379 c.c. comma 2, quando il giudice tutelare scelga un avvocato quale amministratore di sostegno, rappresenti, sotto il profilo di applicazione della normativa tributaria, un compenso per lo svolgimento di una attività professionale, inquadrabile tra i redditi di lavoro autonomo e rilevante ai fini IVA. Di diverso avviso sono stati i giudici di secondo grado che, confermando quanto deciso dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, hanno affermato che l'indennità liquidata dal giudice tutelare non fosse inquadrabile in una forma di retribuzione ma in un semplice compenso finalizzato esclusivamente a compensare gli oneri e le spese difficilmente documentabili che sono sostenute dall'amministratore di sostegno.

Testo integrale della sentenza