Ordinanza del 12/09/2017 n. 21161/6 - Corte di cassazione

Il commercialista paga l’IRAP sui compensi ricevuti per l’attività di sindaco

Il dottore commercialista non ha diritto al rimborso IRAP per gli incarichi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico collegate all’esercizio della professione nel suo complesso. I giudici di legittimità hanno così ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con cui il ricorrente aveva censurato la decisione della CTR che aveva riconosciuto la debenza dell’IRAP sulle somme percepite dal commercialista per effetto dell’attività di sindaco dallo stesso espletata. La Suprema Corte, richiamando il proprio orientamento espresso nella sentenza n. 3434 del 05/03/2012, ritiene, infatti, che il dottore commercialista svolga sostanzialmente un’attività unitaria, nella quale sono coinvolte conoscenze tecniche direttamente connesse alla professione, per cui risulta impossibile scorporare le diverse categorie di compensi conseguiti e verificare l’esistenza dei requisiti impositivi.

Testo integrale dell'ordinanza