Sentenza del 14/02/2020 n. 138/2 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

ICI E “RURALITÀ” DELL’IMMOBILE

La tardività nella presentazione delle domande di ruralità non inficia la qualificazione degli immobili alla luce del disposto dell’art. 23, comma 1 bis, del  D. L. n. 207/2008, secondo cui: «non si considerano fabbricati le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto urbano, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità». Infatti, il termine fissato dal D. L. n. 70/2011 per la presentazione da parte del contribuente della domanda di ruralità non rappresenta carattere di perentorietà e non impedisce ad una domanda tardiva di produrre i propri effetti anche per il quinquennio antecedente. Nel caso di specie, la CTR sottolinea come la mancata previsione di una sanzione per le richieste di annotazione catastale, oltre il termine previsto, confermi l’interpretazione della norma a favore dell’efficacia retroattiva della  richiesta tardiva. 

Testo integrale della sentenza