Sentenza del 21/09/2018 n. 871/7 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Ici dovuta sugli immobili degli enti ecclesiastici destinati ad attività ricettive

L’esenzione ICI per gli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici non si applica ai fabbricati che vengono normalmente utilizzati per lo svolgimento di attività ricettive. In tal caso, infatti, non rilevano né la destinazione per fini sociali o religiosi degli utili eventualmente ricavati dall’attività, né il principio della libertà di svolgimento di attività commerciale da parte di un ente ecclesiastico. La CTR dell’Aquila, rifacendosi alla recente pronuncia della Suprema Corte n. 18821 del 28/07/2018, ha confermato l’esito del giudizio di primo grado ritenendo non automatica l’esenzione dall’imposta ex art. 7, lett. i) D.Lgs. 504/92 riservata agli immobili utilizzati per gli scopi istituzionali dell’Ente , di culto e religiosi, senza fini di lucro. I giudici abruzzesi hanno, infatti, spiegato come in base al dettato normativo l’esenzione sia subordinata oltre che al requisito soggettivo attestante che l’ente non abbia come oggetto principale o esclusivo l’esercizio di attività commerciale, anche al requisito oggettivo rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate.

Testo integrale della sentenza