Sentenza del 25/09/2017 n. 2585/14 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna

ICI: disparità di trattamento tra le coppie unite in matrimonio e le coppie di fatto

Ai fini del versamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili (di cui all’art. 8, comma 2, d.lgs n. 504/92), la disparità di trattamento tra le coppie unite in matrimonio, in cui solo uno dei coniugi può beneficiare dell’agevolazione, e quelle di fatto, in cui ne possono beneficiare entrambi, non costituisce violazione dei principi costituzionali poiché giustificata dalla diversa situazione di fatto disciplinata. La CTR emiliana, in base a tale assunto e in linea con la decisione dei primi giudici, ha così respinto l’appello del contribuente che essendo residente in luogo diverso da quello del coniuge aveva chiesto l’applicazione della detrazione e dell’aliquota ridotta ai fini ICI per entrambi, al pari delle coppie di fatto.

Testo integrale della sentenza