Sentenza del 16/06/2016 n. 788/31 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

I redditi derivanti dall’attività di prostituzione sono soggetti ad IRPEF.

La CTP di Padova aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente, dichiarando, da un lato, la legittimità della tassazione dei redditi accertati,  dall'altro la nullità delle sanzioni comminate per incertezza della fattispecie controversa, nel caso specifico l'attività di prostituzione.
In accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, i giudici di secondo grado riformano la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto l'annullamento delle sanzioni comminate.
Il collegio condivide infatti l'orientamento della Suprema Corte che, con la sentenza n. 20528/2010, aveva già affermato che i redditi tratti dall'attività di prostituzione vanno assoggettati all'imposta diretta. L'esercizio di tale attività, infatti, configura una prestazione di servizi retribuita (CGUE, C-268/99) i cui proventi risultano dunque soggetti ad IRPEF, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32.
Non soffre, dunque, eccezioni, anche quando i redditi da assoggettare a tassazione derivino da attività illecite civili, penali o amministrative, il principio secondo cui:  quando sussistono flussi finanziari che non trovano corrispondenza nella dichiarazione dei redditi, è onere del contribuente dimostrare che i movimenti bancari o il possesso di beni indicatori di reddito, non giustificabili sulla base delle sue dichiarazioni, non siano fiscalmente rilevanti (Cass. n. 18081 del 2010; n. 7766 del 2008; n. l8111/2009; n. 9573/2007).

Testo integrale della sentenza