Sentenza del 15/01/2018 n. 204/7 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Fringe benefit tassabili anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

I fringe benefit, quali compensi in natura, sono tassabili ex art. 51 del TUIR come tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro, anche quando quest’ultimo sia cessato. I giudici palermitani hanno dunque sposato la tesi dei primi giudici che avevano chiarito come tali benefici (fringe benefit) concorrano alla formazione del reddito di lavoro imponibile e come quest’ultimo sia, a tal fine, equiparato alle pensioni. Nel caso di specie un ex dipendente ENEL aveva rilevato che l’agevolazione tariffaria ad egli destinata in quanto ex dipendente non costituiva reddito di lavoro dipendente o assimilato atteso che non intercorreva più tra beneficiario ed Ente un rapporto di lavoro dipendente.

Testo integrale della sentenza