Sentenza del 03/02/2017 n. 337/6 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

I contributi regionali agli enti ecclesiastici ospedalieri non concorrono alla formazione del reddito d’impresa

I contributi della regione a un ente ecclesiastico-ospedaliero, in quanto proventi esclusi che non concorrono alla formazione del reddito d'impresa sono includibili sia al numeratore che al denominatore del rapporto di deducibilità pro-quota degli interessi passivi. La CTR di Bari, in base al combinato disposto dagli artt. 61 e 143 del tuir, ha respinto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate che aveva ritenuto non correttamente qualificati ai fini impositivi tali contributi erogati per lo svolgimento di attività in regime di convenzione. Secondo i giudici, infatti, gli Enti che operano in regime di convenzione con finalità sociali e solidaristiche hanno l'obbligo di assicurare prestazioni sanitarie secondo standard qualitativi e tariffe imposte dal SSN. Diversamente aderendo ad una interpretazione restrittiva della normativa si produrrebbero effetti pregiudizievoli per il contribuente.

Testo integrale della sentenza