Sentenza del 01/03/2017 n. 661/7 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

I contributi previdenziali sono deducibili solo dal reddito complessivo

I contributi previdenziali possono essere dedotti esclusivamente dal reddito complessivo e non dal reddito di lavoro autonomo. In base a tale principio la CTR pugliese ha ribaltato l’esito del giudizio di primo grado e accolto l’appello dell’Ufficio che aveva ritenuto indebitamente dedotto dal reddito di lavoro autonomo la tassa d’archivio e i contributi previdenziali versati da uno studio notarile alla Cassa Nazionale del Notariato. I giudici baresi hanno infatti affermato che la non inerenza alla produzione del reddito professionale di tali contributi ne impedisce la deducibilità ex art. 54 del Tuir, essendo questa limitata alle sole spese direttamente sostenute per lo svolgimento dell’attività o per l’acquisizione di beni da cui derivino compensi concorrenti a formare il reddito professionale.

Testo integrale della sentenza