Sentenza
del 25/10/2016 n. 987/7 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Gli uffici impositori devono valutare le osservazioni e le richieste avanzate dal contribuente entro 60 giorni dal rilascio del p.v.c.
L'art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000 afferma che il contribuente può comunicare, entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, osservazioni e richieste che devono essere valutate dagli uffici impositori. Da un lato il principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente contenuto nella suddetta norma impone di valutare sempre tali osservazioni, dall'altro, in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 3583/2016, non esiste alcun obbligo per l'amministrazione di esplicitare tale valutazione nell'atto impositivo. Nel caso in esame, avendo l'Amministrazione finanziaria espressamente ammesso nell'avviso di accertamento di non aver valutato le memorie presentate dal contribuente, i giudici di appello, diversamente da quanto sostenuto in primo grado, ritengono violato l'art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000 e meritevole di accoglimento l'appello presentato dal contribuente.
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