Sentenza del 31/03/2017 n. 164/11 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Gli edifici adibiti al culto sono esenti dall’ICI al di là del loro concreto utilizzo

E' la destinazione, anche potenziale, dell'immobile e non il concreto utilizzo, il presupposto che giustifica l'esenzione del pagamento dell'ICI per gli edifici di culto prevista dall'art. 7, comma 1, del D. Lgs. 504/1992. I giudici di secondo grado, pur consapevoli che l'orientamento della Suprema Corte  espresso con la sentenza n. 2821/2012, affermi che, per realizzarsi il presupposto oggettivo richiesto dalla norma, nell'immobile debba essere effettivamente (ed esclusivamente) realizzata l'attività, ritengono tuttavia di aderire alle opposte conclusioni a cui la stessa Corte era invece giunta con la sentenza n. 9948/2008. In questa pronuncia gli ermellini sostengono infatti come sia la "destinazione", anche potenziale e non l'"utilizzo" concreto la ragione fondamentale posta dal legislatore alla base dell'esenzione.

Testo integrale della sentenza