Sentenza del 20/11/2017 n. 27437/SU - Corte di cassazione

Giurisdizione ordinaria per le controversie tra privati relative all’indebita applicazione dell’IVA alla TIA

“In tema di IVA, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal consumatore finale nei confronti del professionista o dell’imprenditore che abbia effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio per ottenere la restituzione delle somme addebitategli in via di rivalsa”. In base a tale principio, enunciato con l’ordinanza n. 2064 del 28 gennaio 2011, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato infondato il motivo di ricorso avanzato da una società per azioni operante nel settore dell’igiene urbana. La Suprema Corte ha affermato, infatti, che le controversie relative all’indebita applicazione dell’IVA alla TIA, non hanno ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente e amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati. Sul punto anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea è concorde nel ritenere l’azione, volta al rimborso dell’imposta illegittimamente versata dal fruitore dei beni o dei servizi nel confronti del fornitore, di natura civilistica (causa C-427/2010 del 15 dicembre 2011 e causa C-94/2019 del 20 ottobre 2011).

Testo integrale della sentenza