Sentenza del 24/02/2015 n. 1128/28 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Giurisdizione del giudice ordinario in materia di controversie di natura meramente privatistica.

La CTR del Lazio si è pronunciata su un caso relativo a un difetto di giurisdizione del giudice tributario in materia di rimborso IVA. Il principio affermato dai giudici laziali stabilisce che  nelle controversie che abbiano ad oggetto la richiesta di rimborso di un'imposta che si assume essere stata indebitamente pretesa dalla controparte, non identificabile in uno dei soggetti di cui all'art. 10 del d. lgs. n° 546/92,  il giudice competente è quello ordinario. A supporto della tesi su esposta viene citata l'ordinanza n° 2064/2011 della Corte di Cassazione la quale conferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie che non hanno ad oggetto un rapporto tributario tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura meramente privatistica tra privati.

Testo integrale della sentenza