Decreto del 28/12/2021 n. 4804 - Tribunale ordinario

Giudizio di ottemperanza e esecuzione delle sentenze tributarie

Gli articoli 67 bis e 70 del D.Lgs. 546/92, come modificati dal D.Lgs. 156/2015, stabiliscono che le sentenze tributarie sono immediatamente esecutive e che il giudizio di ottemperanza è l’unico strumento previsto dall’ordinamento per ottenere l’esecuzione degli obblighi di condanna derivanti dalle sentenze stesse. Sulla base di tali premesse il tribunale di Palermo ha deciso di discostarsi dalle precedenti decisioni di altri giudici in sede di volontaria giurisdizione, nonché dalle decisioni dello stesso tribunale di Palermo, che avevano, invece, inteso il ricorso al giudizio di ottemperanza limitato alla sola esecuzione di sentenze contenenti statuizioni di condanna dell’Amministrazione finanziaria al rimborso o pagamento di somme/imposte in favore del contribuente, “escludendolo con riferimento selettivo alle spese dei giudizi estinti, siccome accessorie rispetto alla vera e propria condanna al rimborso o pagamento di “somme e/o imposte”. Di conseguenza, appare coerente con lo spirito della riforma del 2015 includere anche le spese del giudizio, tra quelle per le quali è previsto quale unico rimedio quello dell’ottemperanza, “siccome comunque formalmente oggetto di vera e propria condanna nei confronti dell’Amministrazione soccombente”.

Testo integrale della sentenza