Sentenza del 18/12/2015 n. 1411/1 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Garanzia in caso di sospensione della sentenza impugnata per cassazione. Validità dell’ipoteca su beni immobili.

La CTR piemontese, ai sensi dell'art. 373 c. p. c., ha affermato che la garanzia prevista in caso di sospensione della sentenza impugnata per Cassazione non debba necessariamente essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa, come sostenuto invece dall'Ufficio. Secondo i giudici torinesi, infatti, il requisito sostanziale alla base della garanzia è semplicemente di essere oggettivamente idonea ad  assolvere la funzione cui è destinata. Nel caso di specie, l'ipoteca su beni immobili liberi da vincoli offerta dalla contribuente, fatta salva la capienza degli stessi, è ritenuta assolutamente in grado di realizzare la tutela degli interessi erariali contemperando tale esigenza con la "dovuta" attenzione agli interessi del contribuente. A supporto di tale tesi, infine, i giudici citano quanto già disposto dalla stessa Commissione con precedente sentenza n. 408/1/14.

Testo integrale della sentenza