Sentenza del 02/11/2022 n. 4772/17 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio

G.E.I.E. e applicazione dell’imposta di registro

L’imposta fissa di registro per gli atti posti in essere dai Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.) può trovare applicazione solo per gli atti “propri”, ovvero gli atti di costituzione, modifica ed estinzione degli stessi, e quelli che la Legge riserva espressamente a essi. In tutti gli altri casi, ivi compresi i trasferimenti immobiliari, la previsione di caparre confirmatorie, di acconti prezzo, le operazioni su crediti e qualunque altro atto estraneo alla categoria di atti propri deve necessariamente scontare l’ordinaria imposta di registro non agevolata. E’ la lettera g dell’art. 4, Parte I, della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86 a individuare con esattezza i citati atti “propri” del G.E.I.E.. L’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, non è applicabile ad atti diversi da quelli elencati nella citata lettera g. Nel caso di specie, quindi, l’imposta di registro deve essere applicata in misura proporzionale trattandosi di un trasferimento di immobile commerciale a terzi, di cui non risulta specificata alcuna finalizzazione al soddisfacimento delle finalità istituzionali del Gruppo.

Testo integrale della sentenza