Sentenza del 21/03/2017 n. 414/6 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Frode carosello in caso di importazione di auto dall’estero tramite intermediario fittizio

In caso di sospetta "frode carosello" spetta al contribuente che ha portato in detrazione l'IVA di provare di aver concluso realmente l'operazione con il cedente o di essere stato oggettivamente impossibilitato ad abbandonare lo stato di ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni. La CTR di Genova, estrapolando il citato principio dalla sentenza n. 17818/2016 della Suprema Corte, ha riformato la sentenza di primo grado secondo la quale l'Ufficio non era stato in grado di provare l'effettiva partecipazione della Società verificata alla frode fiscale. Nel caso in esame i giudici d'appello ritengono, invece, assolutamente non ipotizzabile che una grossa società operante nel settore automobilistico da decenni acquisti auto dall'estero tramite un intermediario privo di esperienza e di organizzazione se non al fine di realizzare con questi un accordo fraudolento.

Testo integrale della sentenza