Sentenza del 13/09/2019 n. 3477/1 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Forza maggiore in caso di agevolazioni fiscali per acquisto della prima casa

In tema di benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, in cui il contribuente non abbia trasferito la residenza nei termini di legge, non sussiste forza maggiore per il riacutizzarsi di una malattia già presente all’atto del rogito. A conforto di tale decisione la CTR lombarda cita il principio della Suprema Corte enunciato in un caso analogo secondo il quale: “in tema di benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, la causa di forza maggiore idonea ad impedire la decadenza dell’acquirente, che non abbia trasferito la propria residenza nel comune ove è situato l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto, deve essere sopravvenuta, imprevedibile e non addebitabile al contribuente” (Cass. n. 17225/2017).

Testo integrale della sentenza