Sentenza del 11/06/2021 n. 802/8 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna

Fallimento e scorporo dell’IVA per il professionista

Nell'ambito delle procedure fallimentari, il professionista che abbia ricevuto un compenso per una attività inerente alla procedura stessa, non deve scorporare l'IVA dall'ammontare percepito, qualora l'autorità giudiziaria abbia ordinato il versamento del tributo, successivamente, in sede di riparto. A tale conclusione, sfavorevole all'appellante Ufficio, è giunta la CTR emiliana in accordo con la decisione del giudice di primo grado. Nell'ambito della procedura fallimentare, infatti, è il curatore che stabilisce, sotto controllo dell'autorità giudiziaria, le concrete modalità di pagamento degli importi dovuti ai creditori per le loro prestazioni. Spiegano i giudici che se il Fallimento non liquida anche l'imposta sul valore aggiunto, il fatto che il prestatore del servizio debba ridurre proporzionalmente l'ammontare del proprio compenso per potervi includere la quota dell'IVA è inconciliabile con il principio di capacità contributiva e con il principio di libera iniziativa economica.

Testo integrale della sentenza