Sentenza del 04/03/2020 n. 302/8 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Fallimento di società a controllo pubblico

In caso di fallimento di una società comunale che si occupa della gestione di un servizio tramite affidamento diretto, spetta al Comune la gestione diretta del servizio; l’unica alternativa percorribile è l’affidamento del medesimo servizio, mediante gara, a soggetti esterni non partecipati. Lo dicono i giudici della CTR toscana che, in accordo con quanto già stabilito dal giudice di prime cure, si sono espressi favorevolmente alle istanze del contribuente. Tale decisione è suffragata dalla lettera dell’art. 14, comma 6, del D. Lgs. 175/2016 che impone alle pubbliche amministrazioni di non potersi servire di altre società a partecipazione pubblica per sostituire la società a controllo pubblico fallita da meno di cinque anni.

Testo integrale della sentenza